lunedì 21 marzo 2016

Malattie professionali INAIL: tutele e obblighi


Aggiornato l’elenco delle malattie professionali soggette a tutela da parte dell’INAIL: normativa, obblighi e iter per le segnalazioni.

Il medico che viene a conoscenza di una malattia professionale di cui è affetto il lavoratore ha l’obbligo di segnalare il fatto alle autorità competenti. Il Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 ha aggiornato l’elenco delle patologie che sono soggette a comunicazione obbligatoria (articolo 139 del T.U. INAIL, il DPR n. 1124 del 1965), indicate in un elenco previsto dal Ministro del Lavoro. La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale. Le segnalazioni confluiscono nel Registro Nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero a esse correlate istituito presso l’INAIL.


Tutela INAIL

Si parla di malattia professionale (o tecnopatia) quando il lavoratore è affetto da una patologia contratta per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute). In questi casi si ha diritto a una tutela e rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5, che sono stati progressivamente aggiornati sino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008. Sono ammesse alla tutela assicurativa INAIL:

  • malattie professionali “tabellate”: contratte nell’esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi (la malattia è riconosciuta come causa di servizio). Sono 24 per il settore dell’agricoltura e 85 per quello industriale;
  • malattie professionali “non tabellate” che sono quelle non elencate nelle tabelle, delle quali il lavoratore dimostri l’origine con l’attività lavorativa svolta.
    Documenti
    In caso di malattia professionale il medico deve redigere:

  • certificato medico di tecnopatia (articolo 53 T.U. INAIL): consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato. Deve essere rilasciato al lavoratore (che deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro) e riferire le sue generalità e quelle del datore di lavoro attuale, la lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia e i periodi nei quali l’ammalato è stato addetto a queste lavorazioni con specificate le mansioni, insieme ai sintomi accusati.
  • referto malattia professionale: coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (articolo 365 del codice penale), devono riferirne all’autorità giudiziaria specificando le stesse informazioni previste dal “primo certificato medico” di malattia professionale.
    Malattie soggette a denuncia
    Le malattie di probabile e di possibile origine lavorativa soggette all’obbligo di denuncia da parte del medico si dividono in 3 liste:

  • lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
  • lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
    L’elenco stabilito dal D.M. il 10 giugno 2014 riguardano principalmente le patologie neoplastiche contenute in tutte le liste e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.

  • gruppo 6  “tumori professionali”: vi rientrano diverse forme di leucemie e di tumori (fegato, rene, vescica, linfoma ecc.);
  • gruppo 2  “malattie da agenti fisici” in riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche: vi rientra l’ernia discale lombare causata dalle vibrazioni trasmesse dall’attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici.
    Sanzioni
    Il medico che non provvede alla denuncia delle malattie comprese nell’elenco è punito con la reclusione fino a tre mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032 euro (reclusione da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro per il medico di fabbrica).
    Per approfondimenti: DM 10 giugno 2014 – Aggiornamento elenco malattie; DPR n. 1124 del 1965 – Testo Unico INAIL.

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