lunedì 21 marzo 2016

Malattie professionali INAIL: tutele e obblighi


Aggiornato l’elenco delle malattie professionali soggette a tutela da parte dell’INAIL: normativa, obblighi e iter per le segnalazioni.

Il medico che viene a conoscenza di una malattia professionale di cui è affetto il lavoratore ha l’obbligo di segnalare il fatto alle autorità competenti. Il Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 ha aggiornato l’elenco delle patologie che sono soggette a comunicazione obbligatoria (articolo 139 del T.U. INAIL, il DPR n. 1124 del 1965), indicate in un elenco previsto dal Ministro del Lavoro. La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale. Le segnalazioni confluiscono nel Registro Nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero a esse correlate istituito presso l’INAIL.


Tutela INAIL

Si parla di malattia professionale (o tecnopatia) quando il lavoratore è affetto da una patologia contratta per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute). In questi casi si ha diritto a una tutela e rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5, che sono stati progressivamente aggiornati sino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008. Sono ammesse alla tutela assicurativa INAIL:

  • malattie professionali “tabellate”: contratte nell’esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi (la malattia è riconosciuta come causa di servizio). Sono 24 per il settore dell’agricoltura e 85 per quello industriale;
  • malattie professionali “non tabellate” che sono quelle non elencate nelle tabelle, delle quali il lavoratore dimostri l’origine con l’attività lavorativa svolta.
    Documenti
    In caso di malattia professionale il medico deve redigere:

  • certificato medico di tecnopatia (articolo 53 T.U. INAIL): consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato. Deve essere rilasciato al lavoratore (che deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro) e riferire le sue generalità e quelle del datore di lavoro attuale, la lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia e i periodi nei quali l’ammalato è stato addetto a queste lavorazioni con specificate le mansioni, insieme ai sintomi accusati.
  • referto malattia professionale: coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (articolo 365 del codice penale), devono riferirne all’autorità giudiziaria specificando le stesse informazioni previste dal “primo certificato medico” di malattia professionale.
    Malattie soggette a denuncia
    Le malattie di probabile e di possibile origine lavorativa soggette all’obbligo di denuncia da parte del medico si dividono in 3 liste:

  • lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
  • lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
    L’elenco stabilito dal D.M. il 10 giugno 2014 riguardano principalmente le patologie neoplastiche contenute in tutte le liste e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.

  • gruppo 6  “tumori professionali”: vi rientrano diverse forme di leucemie e di tumori (fegato, rene, vescica, linfoma ecc.);
  • gruppo 2  “malattie da agenti fisici” in riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche: vi rientra l’ernia discale lombare causata dalle vibrazioni trasmesse dall’attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici.
    Sanzioni
    Il medico che non provvede alla denuncia delle malattie comprese nell’elenco è punito con la reclusione fino a tre mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032 euro (reclusione da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro per il medico di fabbrica).
    Per approfondimenti: DM 10 giugno 2014 – Aggiornamento elenco malattie; DPR n. 1124 del 1965 – Testo Unico INAIL.

giovedì 3 marzo 2016

Taglio IRPEF, aliquote e scaglioni: il piano di Governo



Riduzione a 3 aliquote IRPEF e tassa unica al 27% per lo scaglione di reddito tra 15mila a 75mila euro: il piano del governo per il taglio IRPEF del 2018, anticipato dal viceministro Zanetti.
Una semplificazione del sistema che passa attraverso una riduzione delle aliquote e una sorta di flat tax per il ceto medio, con un prelievo al 27% per chi guadagna da 15mila a 75mila euro: sono le ipotesi allo studio del Governo per il taglio IRPEF, che comunque non scatterà prima del 2018. Le anticipazioni sono del viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, che ribadisce il piano di progressiva riduzione fiscale più volte annunciato da Palazzo Chigi, iniziato con il bonus di 80 euro in busta paga nel 2014-2015 e che terminerà con i tagli alle tasse previsti per il 2017-2018. L’anno prossimo l’IRES per le imprese, che scenderà di 3,5 punti, al 24%. Poi, nel 2018, l’ultimo passaggio, con «un intervento sull’IRPEF non dispersivo, ma mirato, da attuare con la stessa filosofia degli 80 euro e delle tasse sulla casa: un provvedimento semplice, facile da comprendere, che dia una percezione chiara della riduzione del prelievo».

=> IRPEF e altre imposte:: lascia o raddoppia


Il Governo sta pensando a un meccanismo che prevede il passaggio da 5 a 3 aliquote, con un’unica aliquota al 27% tra i 15mila e 75mila euro di reddito. In questo modo, si concentrano i vantaggi del taglio IRPEF sui redditi che oggi subiscono invece il più consistente prelievo: a quota 28mila euro scatta già l’aliquota marginale al 38%». Zanetti sottolinea che con l’aliquota al 27% fino a 75mila euro, un contribuente con un reddito di 40mila euro avrebbe una riduzione dell’imposta di 1.320 euro, chi guadagna 50mila risparmia 2.430 euro di tasse, con 60mila euro di reddito il taglio fiscale è pari a 3mila 500 euro.

=> IRPEF: scaglioni e aliquote 2015-2016

«Non è solo una questione di giustizia: questa fascia di reddito è anche quella più portata a trasformare la maggiore disponibilità in spesa aggiuntiva. E’ anche una scelta precisa di politica economica». Nessuna anticipazione, invece, sulle detrazioni: Zanetti non esclude che ci sarà un’opera di riordino, e annuncia che si ragiona in particolare «sulle detrazioni per carichi familiari, per cercare di affrontare le conseguenze di un buco di 30 anni sulla natalità che penalizza l’andamento dell’economia». In tutto, il taglio IRPEF costa dai 9 ai 12 miliardi, in linea con le risorse stanziate per l’aumento di 80 euro in busta paga.

mercoledì 2 marzo 2016

Le istruzioni INPS in tema di indennità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto attuativo del Jobs Act.


Con la circolare n. 42/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche delle disposizioni del T.U. maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, operate dall’art. 13 del decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act (Legge n.183/2014).

=> Contributi non versati: le sanzioni alle imprese

Si tratta della possibilità di fruire dell’indennità di maternità o paternità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, anche adottivi o affidatari, per un periodo di astensione pari a 5 mesi, un diritto anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Omessa contribuzione

Più in particolare l’Istituto dà istruzioni amministrative ed operative relativamente al diritto all’indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante, che lesottolineando  nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”, in quanto non responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva. Questo perché in questi casi, spiega l’INPS l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato e l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.

=> Indennità di maternità per Professioniste: normativa

Le disposizioni relative a tale indennità di maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non si applicano di conseguenza in favore dei liberi professionisti, in quanto lavoratori responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.

Ambito di applicazione

L’Istituto precisa inoltre che:
  • in mancanza del requisito contributivo effettivo sono indennizzabili in base alla contribuzione dovuta i periodi di congedo ricadenti dall’anno 2015;
  • sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma);
  • sono interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma;
  • i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015 sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento;
  • le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014 non sono indennizzabili;
  • la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

=> Gestione Separata: Guida INPS all’indennità di malattia

Fonte: Circolare INPS.