giovedì 9 agosto 2012

Milano.5mila studenti coinvolti nei Consigli di Zona dei ragazzi, al via bando per enti del terzo settore

Vicesindaco Guida: “Avviciniamo i più piccoli alla responsabilità e alla partecipazione”
Ecco il Comunicato di Palazzo Marino
Milano, 8 agosto 2012 – Il Comune di Milano cerca un partner del terzo settore con cui realizzare il progetto dei Consigli di Zona dei ragazzi. Si tratta di allargare a tutta la città un’iniziativa che, lo scorso anno scolastico, è stata attuata in via sperimentale nella Zona 9 di Milano. L’assessorato all’Educazione e Istruzione ha emanato un bando, disponibile on line sul sito web del Comune, per individuare associazioni, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, impegnate nell’ambito dei servizi all’infanzia e all’adolescenza.
L’iniziativa coinvolgerà circa 5 mila bambini e ragazzi delle scuole milanesi dagli 8 ai 14 anni e durerà per i prossimi due anni scolastici, fino al 30 giugno 2014. L’importo complessivo del progetto è di 437.500 euro, finanziato all’80% dalla legge nazionale 285 del 1997, che vincola i fondi a iniziative per l’infanzia, mentre il restante 20% è equamente suddiviso tra risorse del Comune e quelle del partner selezionato.
“Con i Consigli di Zona dei ragazzi vogliamo sviluppare nei cittadini più giovani il senso di appartenenza al proprio contesto di vita. Avvicinare bambini e adolescenti alla vita democratica significa gettare le basi per formare cittadini consapevoli e responsabili. E poi ci aspettiamo che, una volta costituiti, dai Consigli di Zona dei ragazzi arrivino proposte e suggerimenti che possano migliorare la qualità di vita di tutta la città, a partire dal punto di vista dei più piccoli”. In questo modo la vicesindaco e assessore all’Educazione e Istruzione Maria Grazia Guida ha illustrato il senso dell’iniziativa.
Prima di arrivare all’elezione dei Consigli di Zona dei ragazzi, gli alunni saranno coinvolti in iniziative di formazione alla vita democratica e di educazione alla legalità. Il progetto contempla la partecipazione dei nove Consigli di Zona e dell’assessorato al Decentramento. Tra le azioni da realizzare è prevista una formazione anche degli insegnanti che accompagneranno gli alunni in tutto il percorso.

venerdì 3 agosto 2012

Fornitura del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità


LEGGI>>> Avviso pubblico per accreditamento

Servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie milanesi
Il bando si chiuderà alle ore 12:00 di lunedì 20 agosto 2012
Ecco il Comunicato di Palazzo Marino
Milano, 1 agosto 2012 - La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’anno scolastico 2012/2013 relativamente alla fornitura del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità, mediante l’impiego dell’accreditamento.
A tal fine, è stato pubblicato l'avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie milanesi.
L’Amministrazione intende così costituire l’elenco unico dei soggetti accreditati, dal quale i dirigenti scolastici, in accordo con le famiglie, potranno scegliere per poter attivare il servizio all’interno della propria scuola.
Il bando, la domanda e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Comune di Milano, seguendo il collegamento in alto a destra.

lunedì 9 luglio 2012

Una simulazione degli effetti della riforma previdenziale

Il metodo utilizzato per la simulazione:
•La base di partenza per la simulazione è costituita dai profili storici dei tassi di attività di ciascuna coorte di popolazione. Ad esempio, delle donne nate in un anno preciso, ad esempio il 1955 e così via per le altre date di nascita. Si sono analizzate i profili storici delle coorti che risultano essere rilevanti per l’entrata in pensione nel periodo considerato (2011 -2020)
•Dai profili per ciascuna coorte si passa poi ai profili storici dei tassi di attività per ciascuna età (ad esempio le donne che hanno 61 anni e così per tutte le età che sono rilevanti per la riforma).
•Le proiezioni dei tassi di attività "al netto della riforma" sono basate sull’andamento tendenziale dei tassi di attività storici delle coorti esaminate. Si presume, cioè, che prosegua il trend di incremento del tasso di attività che è stato osservato nel periodo 2004-2011, per effetto sia dei cambiamenti di comportamento che delle precedenti riforme delle pensioni e perché si trattano di coorti progressivamente più scolarizzate (che sono entrate dopo nel mercato del lavoro).
LEGGI TUTTO

mercoledì 2 maggio 2012

Definizione e valutazione della disabilità: com'è arretrata l'Italia!



Disabile, invalido, handicappato, non autosufficiente: sono solo alcune tra le più frequenti definizioni che si incontrano nelle corpose e disorganiche leggi italiane che trattano di questi aspetti. Dietro al linguaggio, poi, vi è sempre un beneficio, una provvidenza, un'agevolazione, l'accesso a un servizio, che per essere ottenuti richiedono uno "status", uno specifico iter, un accertamento e un "soggetto preposto", che solitamente è un medico o una commissione prevalentemente sanitaria. Inoltre, per l'accesso al sistema di servizi e prestazioni, in Italia non è quasi mai sufficiente la verbalizzazione di uno "stato invalidante", ma sono richiesti molti altri requisiti. Ultimo, ma non ultimo, la proliferazione, nel nostro Paese, di accertamenti, mentre è ancora estremamente debole e confinata nell'ambito della sperimentazione la valutazione connessa alla presa in carico, alla programmazione individualizzata dei servizi, ai sostegni alla piena partecipazione sociale. Ma dopo che la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità è diventata Legge del nostro Stato, è ancora sostenibile tutto ciò? Vediamo perché non lo è, grazie a questo ampio dossier che presentiamo ai Lettori

Disabile, invalido, handicappato, non autosufficiente: sono solo le più frequenti definizioni che incontriamo nella corposa e disorganica normativa italiana che tratta di tali aspetti. Dietro la terminologia e il linguaggio - assai poco coerenti nel tempo e nei contesti - c'è sempre un beneficio, una provvidenza, un'agevolazione, l'accesso a un servizio, che per essere ottenuti richiedono uno "status", uno specifico iter, un accertamento e un "soggetto preposto", che solitamente è un medico o una commissione prevalentemente sanitaria.

Inoltre, per l'accesso al sistema di servizi e prestazioni, in Italia non è quasi mai sufficiente la verbalizzazione di uno "stato invalidante", ma sono richiesti anche altri requisiti: ora di età, ora di limiti reddituali, ora in base ad altri criteri soggettivi o materiali. All'accertamento sanitario si aggiunge, quindi, anche quello più schiettamente amministrativo.

Ultimo, ma non ultimo: esiste in Italia una proliferazione di momenti accertativi, derivante proprio da una frammentaria molteplicità di definizioni, criteri, eccezioni, che mutano a seconda dei benefìci attivabili, anziché viceversa, mentre è ancora estremamente debole e confinata nell'ambito della sperimentazione la valutazione connessa alla presa in carico, alla programmazione individualizzata dei servizi, ai sostegni alla piena partecipazione sociale.

Ma dopo l'approvazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità [ratificata in Italia con la Legge 18/09, N.d.R.], questa impostazione è ancora sostenibile? Le attuali definizioni e i percorsi di riconoscimento degli stati invalidanti sono in linea con le definizioni di disabilità previste dalla Convenzione? Qual è la distanza fra ciò che accade in Italia e ciò che indica la carta internazionale, per altro ratificata dal nostro Paese?

La disabilità nel senso comune

Il comune linguaggio italiano tradisce una concezione della disabilità molto distante dall'accezione attribuita invece dalla Convenzione ONU. Disabilità viene infatti comunemente intesa come sinonimo di menomazione, cioè un fatto accidentale che afferisce al fisico, alla mente, ai sensi. È uno scartamento più o meno grave dalla media della normalità, valutabile, sbrigativamente, con logiche sanitarie. Essa riguarda e risiede esclusivamente nella persona che ne è affetta (non usiamo questo termine a caso). Gran parte del corpus normativo ricalca quindi - come è ovvio che sia - questa accezione, che assume pertanto la forma del paradigma, cioè del modello interpretativo della realtà.

La disabilità nelle norme italiane

Le disposizioni italiane in materia sono potenzialmente ancorate a due articoli della Costituzione Italiana (1948): il 3 e il 38.

L'articolo 3 - ricalcando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948) -, sancisce che tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna, e che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Lo stesso articolo vieta la distinzione «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Non c'è alcuna espressa indicazione alla disabilità (comunque intesa), anche se è possibile riconoscerla nelle ultime due parole e anche se la memoria storica ci aiuta a ricordare che - durante la discussione all'Assemblea Costituente - tra le condizioni personali e sociali veniva considerata solo la situazione dei ciechi.

Complessivamente, il terzo è un articolo di forte affermazione di diritti civili di ognuno, costantemente richiamato dalla Suprema Corte Italiana. Di fatto, però, gran parte della produzione normativa in materia di "disabilità" riprende l'articolo 38, ove si prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». Assistenza quasi compensativa, quindi, una volta che siano state dimostrate l'indigenza e l'inabilità (non la capacità di lavorare).

Poi si vedrà a quali articolazioni e gemmazioni ha portato concretamente questa impostazione nella produzione normativa italiana, nelle politiche, e nella prassi (servizi), ma queste, come è facile intuire, sono fortemente connotate dall'apprezzamento dello stato economico e di "incapacità lavorativa" del singolo, più che dalla ricerca del reale diritto di cittadinanza, richiamato dall'articolo 3.

La disabilità secondo l'ONU

Le definizioni di disabilità (Preambolo, lettera e) e di persona con disabilità (articolo 1, comma 2), sono l'espressione dei princìpi fondamentali su cui si basa la Convenzione ONU. Derivano pertanto dall'affermazione dei diritti umani delle persone, del diritto all'inclusione e della partecipazione sociale in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Vi si aggiunga il conseguente divieto ad ogni forma di discriminazione e di segregazione e da ultimo si sottolineino tutti gli intenti legati all'abilitazione, alla libertà di scelta, alla ricerca di accomodamenti ragionevoli in caso di palesi condizioni di discriminazione.

In sintesi: le persone vanno messe nella condizione di vivere, scegliere, partecipare, rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di farlo e promuovendo soluzioni che ne consentano la partecipazione al pari degli altri.

È in questo contesto logico - prima ancora che etico - che ci si muove quando si definisce la disabilità come «un concetto in evoluzione» e come «risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri».

La disabilità non è un concetto imperituro che possa essere fotografato con un'immagine che non ha scadenza. Essendo il risultato di un'interazione, e potendo modificarsi uno degli elementi di tale "scambio", la disabilità che conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa da quella di domani (peculiarità diverse, nuove forme di esclusione, nuove forme di partecipazione...).

Questa rimarcata evoluzione non ha solo un significato storico e sociologico - cioè riguardante l'evoluzione di un'intera società -, ma è valida anche rispetto ad ogni persona le cui condizioni possono modificarsi. La persona può seguire percorsi di capacitazione o involversi, suo malgrado, in situazioni segreganti o discriminanti, a causa di nuove barriere o ulteriori ostacoli. La disabilità cambia assieme all'interazione che la genera. Riconoscere e saper rilevare questa dinamicità permette anche di valutare l'efficacia delle politiche generali e dei supporti alle persone.

L'interazione è fra le persone che hanno una menomazione e le barriere che queste incontrano. Le barriere sono comportamentali: atteggiamenti, luoghi comuni, pregiudizi, prassi, omissioni. Le barriere sono ambientali: luoghi, servizi, prestazioni inaccessibili; assenza di progettazione per tutti; assenza di politiche inclusive… Non esiste disabilità senza barriere. Senza barriere e ostacoli ci sono "solo" persone con menomazione. Inoltre, questa interazione negativa assume significato perché impedisce alle persone con menomazione «la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». Quindi, risultano incluse nelle interazioni negative anche le discriminazioni, cioè i trattamenti differenziati (diseguali) senza giustificazione.

In altre parole, viene riconosciuto che la rimozione o riduzione della disabilità è una responsabilità (e dovere) istituzionale e della società nel suo complesso. Infatti, le barriere, gli ostacoli e le condizioni di discriminazione sono creati in gran parte dalla società, che si è dimenticata che esistono persone che si muovono su sedia a rotelle, si orientano con un cane guida, comunicano senza l'uso della voce, si relazionano a cuore aperto.

L'articolo 5 della Convenzione ONU impone agli Stati di proibire qualsiasi discriminazione e, nel caso venga riconosciuta da un tribunale, obbliga gli stessi Stati a mettere in atto un "accomodamento ragionevole" che rimuova la condizione di discriminazione e diseguaglianza, ne impedisca il ripetersi e, nel caso, risarcisca il discriminato dai danni materiali e morali subiti.

Tenendo conto dell'«universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione» di tutti i diritti umani, ogni volta che si impedisce il pieno godimento di uno di questi diritti, vengono ad essere colpiti in una catena negativa anche tutti gli altri diritti.

Qui sta tutto il peso specifico della Convenzione: rendere un diritto effettivo di tutti e in tutti gli ambiti della vita ciò che oggi viene faticosamente riconosciuto solo come legittima aspirazione di qualcuno e solo in alcuni ambiti della vita.

Le persone con disabilità

Dello stesso tenore è la definizione di persona con disabilità: «Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

Prima sintesi: per rendere la persona con menomazione una persona con disabilità, è necessario che una serie di barriere ostacolino la sua piena ed effettiva partecipazione. A generare la disabilità, quindi, non è tanto la menomazione, ma gli ostacoli che la persona incontra, le scelte e i percorsi che può o meno assumere durante la sua vita, a causa di barriere che altri hanno posto.

Si tratta di una definizione profondamente "rivoluzionaria" rispetto a quella assunta dalla normativa italiana (pre)vigente alla Convenzione: viene infatti riaffermata la responsabilità di fondo delle politiche di ciascun Paese e dei servizi che questo attiva e mantiene per favorire la piena inclusione e le pari opportunità senza discriminazioni basate sulla disabilità.
Tabella 1. Disabilità: Italia e ONU
Costituzione Italiana
Convenzione ONU
Persone: inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere
Persone: con durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, che incontrano barriere comportamentali e ambientali
Diritti: mantenimento e assistenza sociale; pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge
Diritti: piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Società: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei Cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
Società: promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
La valutazione della disabilità secondo l'ONU
La Convenzione ONU non propone alcun riferimento ai processi di valutazione della menomazione, che per altro definisce come di lunga durata (il che è frutto di compromesso in sede di elaborazione). L'interesse, piuttosto, è sulle cause della disabilità e quindi sulle barriere, sulle politiche, sui servizi, sui fattori contestuali e ambientali.
Dalla Convenzione si comprende quanto sia più rilevante intervenire sulle cause di esclusione, discriminazione, assenza di pari opportunità, anziché commisurare, soppesare, graduare le menomazioni o il grado di dipendenza assistenziale.
Interessano di più i diritti umani, ma interessano anche i servizi e i supporti che ne consentano la concreta applicazione, oltre che favorire adeguati livelli di vita e protezione sociale, di sostegno delle spese collegate alle disabilità, di riduzione della povertà, di aiuto economico o forme di presa in carico, di abilitazione, di formazione.
La valutazione della "disabilità" in Italia
Al momento non esiste in Italia alcuna prassi operativa o procedimento amministrativo di accertamento o valutazione che sia riconducibile al concetto di disabilità espresso dalla Convenzione ONU. La pur ridondante gamma di momenti accertativi, la ripetizione copiosa di visite di accertamento e di controllo non producono le informazioni presupposte dalla Convenzione. E il gap fra quanto richiesto dall'ONU e le modalità adottate in Italia è diverso a seconda delle tipologie di valutazione.
In Italia, infatti, le valutazioni sono strettamente connesse ai benefìci ad esse correlate: la loro funzione è quella di accertare una "soglia" oltre la quale si accede a una provvidenza o a un intervento assistenziale. Generano normalmente la definizione di uno status che consente di accedere a servizi, prestazioni, benefìci lavorativi, senza tuttavia descrivere in modo circoscritto le reali necessità di supporto, tanto che spesso i servizi sono "costretti" a effettuare proprie ulteriori valutazioni, per meglio tarare gli interventi di presa in carico o di progettazione individualizzata (laddove esista).
Ogni momento valutativo ha propri indicatori fra loro non comparabili e un linguaggio non omogeneo, non solo e non tanto con la Convenzione ONU, ma fra gli stessi diversi momenti valutativi.
Va annotato - per completezza - che nel 2001 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un Atto di Indirizzo in materia di prestazioni socio-sanitarie, prevedendo che l'assistenza socio-sanitaria venga prestata «alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali».
Le prestazioni socio-sanitarie dovrebbero essere definite tenendo conto della natura del bisogno, della complessità e dell'intensità dell’intervento assistenziale, nonché della sua durata. Attenzione: il riferimento è al "bisogno" e non al "diritto", come invece sancito dalla Convenzione ONU.
La natura del bisogno - secondo quell’Atto di Indirizzo, dovrebbe tenere conto delle funzioni psicofisiche; della natura delle attività della persona e delle relative limitazioni; delle modalità di partecipazione alla vita sociale; dei fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento. Le Regioni avrebbero dovuto disciplinare le modalità e i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati, per i quali, tuttavia, è assente ogni riferimento al coinvolgimento della persona nelle decisioni che la riguardano.
E tuttavia, queste carenti e generiche indicazioni di indirizzo hanno prodotto esiti molto diversificati territorialmente:
- sono rimaste in larga misura lettera morta;
- sono stati adottati criteri di mera valutazione della non autosufficienza;
- non sono stati attuati che marginalmente e sperimentalmente i progetti individualizzati;
- la considerazione dell'ambiente e della partecipazione è stata lasciata priva di modalità valutative ed estese
Tabella 2. Valutazione: Italia e ONU
Italia
Convenzione ONU
La valutazione della disabilità: volta a individuare i presupposti per l'accesso a benefìci, prestazioni, agevolazioni
La valutazione della disabilità: volta ad individuare gli elementi causa di esclusione e discriminazione
Persona: si rilevano principalmente le menomazioni, le affezioni, le patologie, che sono causa di una non specificata inabilità generica al lavoro
Persona: ha maggiore rilevanza l'interazione con ostacoli e barriere che impediscono la fruizione dei diritti umani e la piena partecipazione alla vita della società su base di uguaglianza
Angolo prospettico: fortemente sanitario e, in alcuni casi, di valutazione del carico assistenziale. Orientato alla concessione o alla negazione di benefìci
Angolo prospettico: biologico, ma anche psicologico e fortemente sociale. Orientato al rispetto dei diritti umani
Un tentativo di analisi
Prendiamo ora in esame i principali momenti di valutazione adottati nel nostro Paese, tentando di comprendere quale sia la distanza rispetto ai concetti espressi dalla Convenzione ONU. E proprio partendo dal dettato di quest'ultima, assumiamo, per ciascun momento valutativo, la seguente griglia di analisi e di comparazione.
- Qual è la capacità di definire la menomazione?
- Qual è la capacità di definire l'interazione con le barriere (quali barriere)?
- Qual è la capacità di individuare l'impedimento alla partecipazione/pari opportunità?
- Qual è la capacità di rilevare l'evoluzione della menomazione e/o degli altri aspetti di interazione?
A questa griglia aggiungiamo le criticità di ciascun momento valutativo, in quanto le stesse prassi possono costituire una barriera o un ostacolo all'accesso di altri servizi, se non addirittura a diritti.
L'invalidità civile
La definizione di invalidità civile è piuttosto datata (1971, con marginali modifiche nel 1988 [Legge 118/71 e anche Legge 381/70 per i sordi e Leggi 66/62 e 382/70 per i non vedenti; per il 1988 si veda alla cronologia legislativa di quell'anno, cliccando qui, N.d.R.]). Secondo un'indicazione ancora vigente, sono «mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».
Al di là dei linguaggi e dei termini vetusti, il riferimento cardine - come si potrà notare - è alla riduzione della capacità lavorativa. La valutazione avviene usando delle Tabelle (le ultime approvate nel 1992, con il Decreto Ministeriale del 5 febbraio di quell'anno), che indicano per ciascuna «patologia, affezione, menomazione» un punteggio fisso o variabile in range di 10 punti. Il presupposto "scientifico" di collegare una patologia a una riduzione della capacità lavorativa (che peraltro è indicata come generica) è piuttosto labile e frutto di successivi compromessi.
Ancora più incerti sono i contorni della capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita, per la valutazione dei quali mai sono state fornite indicazioni metodologiche.
Altri percorsi valutativi sono previsti per le invalidità di tipo sensoriale (persone non vedenti e sorde), ma con la medesima logica.
Le minorazioni civili (invalidità, cecità, sordità) sono accertate da Commissioni operanti presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Ciascun verbale viene poi verificato dall'INPS e convalidato o annullato dopo propri accertamenti.
Il riconoscimento della minorazione civile - in alcuni casi dopo la "prova mezzi" (limiti reddituali) - dà luogo alla concessione di provvidenze economiche e consente l'accesso ad alcune altre agevolazioni.
Tabella 3. La valutazione delle minorazioni civili
Capacità di definire la menomazione
Discutibile: l'indicazione delle menomazioni è correlata all'attribuzione di punteggio tabellato individuato secondo un'inabilità lavorativa generica.
Capacità di definire l'interazione con le barriere (quali barriere)
Assente: la percentuale di invalidità per la medesima menomazione è la stessa indipendentemente dal contesto in cui vive la persona.
Capacità di individuare l'impedimento alla partecipazione/pari opportunità
Assente: la percentuale di invalidità per la medesima menomazione è la stessa indipendentemente dalla storia personale o dagli ostacoli che la persona incontra.
Capacità di rilevare l'evoluzione della menomazione e/o degli altri aspetti di interazione
Discutibile: il sistema di valutazione prevede revisioni e controlli sempre più rivolti a revocare benefìci e provvidenze, solo sulla base della permanenza della menomazione invalidante.
Ostacoli e barriere causati o indotti dal sistema di valutazione
La valutazione finale, nonostante le risorse impegnate e il sovraccarico per la persona, non è sufficiente ad accedere a tutti i servizi, in ragione della disabilità. Devono comunque essere attivati altri percorsi accertativi (ad esempio l'handicap, la disabilità ai fini lavorativi, la non autosufficienza ecc.) e valutativi.
La percentuale di invalidità non fornisce alcuna indicazione utile alla progettazione di servizi individuali.
I tempi di attesa di convocazione e rilascio del verbale non sono adeguati.
Sono frequenti i controlli e le revisioni anche nel caso di menomazioni stabilizzate.
Il sistema genera un contenzioso in giudizio di notevole entità e costo per il Cittadino e lo Stato.
Nei ricorsi contro le decisioni che lo riguardano, il Cittadino parte sempre da una posizione di svantaggio.
A integrazione della precedente tabella di comparazione, va segnalato che i tempi medi di attesa di completamento dell'iter di accertamento dell'invalidità civile e di concessione delle relative pensioni e indennità superano i 120 giorni, con picchi - in alcuni territori - che arrivano anche a 270-300 giorni.
Rispetto poi al contenzioso, al 31 dicembre 2010 (ultimo dato disponibile), erano giacenti 362.642 casi in attesa di giudizio. Nel 2010, le persone costrette a ricorrere contro i verbali di invalidità hanno vinto in giudizio nel 57,7% dei casi (Corte dei Conti, Determinazione 77/11).
Questo accade nonostante il Cittadino - a causa di un complesso di norme via via più restrittive - sia posto in una condizione di svantaggio rispetto all'Ente contro cui deve ricorrere: non può agire per via amministrativa, dev'essere assistito da un legale, deve sottoporsi a ulteriori perizie, deve attendere i tempi lunghissimi della giustizia civile (spesso oltre due anni). Tale osservazione riguarda anche i procedimenti per l'accertamento dell'handicap e della cosiddetta "disabilità ai fini lavorativi".
Lo stato di handicap
La legislazione italiana (articolo 3 della Legge 104/92), definisce la «persona handicappata» come «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Si tratta di una nozione che pone l'accento sulle limitazioni delle facoltà (minorazioni) e sullo svantaggio sociale che deriva dalle minorazioni stesse (handicap), dunque sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona con disabilità. Nella definizione contenuta nella Legge 104/92 manca quindi un riferimento all'ambiente in cui la "persona con disabilità" vive e interagisce, in rapporto al quale le "menomazioni" devono essere valutate.
In termini molto sintetici, si riconosce il ruolo e l'importanza della menomazione nel determinare una condizione di handicap, ma l'elemento chiave che trasforma la menomazione in una condizione problematica per la persona è costituita dal fatto che questa menomazione crea una condizione di "svantaggio sociale" ovvero una diseguaglianza con le altre persone che si configura come "handicap". L'automatismo secondo cui l'handicap è conseguenza della minorazione è stato fortemente criticato, dal momento che - ad esempio - una persona che si muove in sedia a rotelle non ha svantaggio in un ambiente senza barriere.
La connotazione di gravità viene assunta dall'handicap quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione. E tuttavia, l'indicazione normativa di individuare una condizione di handicap e una di handicap grave non è stata mai seguita da una strumentazione valutativa specifica.
E ancora, la legge ha lasciato non definito un aspetto cruciale relativamente a quello che deve essere il focus della valutazione: la minorazione fisica, psichica o sensoriale che potenzialmente crea svantaggio, o il diretto e specifico accertamento di un'effettiva condizione di svantaggio sociale?
La valutazione dell'handicap è effettuata dalle stesse Commissioni operanti presso le Aziende Sanitarie Locali che accertano l'invalidità civile, integrate da un operatore sociale e da un medico dell'INPS. Ciascun verbale viene poi verificato dall'INPS stesso e convalidato o annullato dopo propri accertamenti.
Tabella 4. La valutazione dell'handicap
Capacità di definire la menomazione
Assente: non definisce la menomazione. Riprende le indicazioni dei verbali di invalidità civile, con i problemi correlati.
Capacità di definire l'interazione con le barriere (quali barriere)
Assente: manca il riferimento all'ambiente in cui la "persona con handicap" vive e interagisce
Capacità di individuare l'impedimento alla partecipazione/pari opportunità
Assente: definisce lo svantaggio sociale che deriva dalla menomazione.
Capacità di rilevare l'evoluzione della menomazione e/o degli altri aspetti di interazione
Assente: mancando una valutazione dell'ambiente e del contesto, è impossibile valutare le modificazioni nel tempo. Il sistema di valutazione prevede revisioni e controlli sempre più rivolti a revocare benefìci.
Ostacoli e barriere causate o indotte dal sistema di valutazione
La valutazione finale, nonostante le risorse impegnate e il sovraccarico per la persona, non è sufficiente ad accedere a tutti i servizi, in ragione della disabilità. Devono comunque essere attivati altri percorsi accertativi (ad esempio invalidità, disabilità ai fini lavorativi, non autosufficienza ecc.) e valutativi.
I tempi di attesa di convocazione e rilascio del verbale non sono adeguati.
Sono frequenti i controlli e le revisioni anche nel caso di menomazioni stabilizzate.
Il verbale di handicap (grave o meno) non fornisce indicazioni operative utili per la progettazione di servizi alla persona, che quindi diviene "oggetto" di ulteriore accertamento.
Rispetto alle criticità va qui annotato che il riconoscimento dell'handicap, specie se grave, consente l'accesso ad alcune importanti agevolazioni lavorative per i diretti interessati e per i familiari che li assistono. Il riconoscimento di handicap grave non è considerato - ai fini della concessione di questi benefìci - equivalente allo status di invalido civile totale. Questo è il principale motivo per cui, ancora oggi, sussistono due modalità valutative altrimenti inspiegabilmente non sovrapponibili.
La "disabilità" ai fini lavorativi
Nel 1999 è stata approvata un'importante norma (Legge 68/99), volta a favorire il collocamento mirato di persone con disabilità al lavoro. La disposizione prevede l'attivazione di specifici servizi, oltre a forme di obbligo, sanzione e incentivo per le aziende. Ma fissa anche una definizione di "aventi diritto" [Atto di indirizzo stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM del 13 gennaio 2000, N.d.R.], che non è possibile indicare come innovativa, ma solo selettiva. In effetti, nulla di nuovo apporta in termini definitori, ma ripropone piuttosto come "disabili" gli invalidi civili (di altra causa) che rientrano in certe percentuali di invalidità.
Relativamente più "innovativa" - rispetto al contesto - è la modalità valutativa delle "capacità residue", che supera la mera quantificazione in percentuale adottata per le invalidità civili, anche se la griglia di valutazione corrisponde a una lista di capacità/attività legate al lavoro ancora rigida e inadeguata.
Anche in questo caso la competenza di accertare la "disabilità", o meglio le "capacità residue", spetta alle Commissioni delle Aziende Sanitarie, integrate da un operatore sociale e da specialisti. E ancora, ciascun verbale viene sottoposto al controllo formale dell'INPS.
Tabella 5. La "disabilità" ai fini lavorativi
Capacità di definire la menomazione
Discutibile: ripropone le stesse criticità della valutazione dell'invalidità civile e dell'handicap, pur con la considerazione delle "capacità residue", concetto anch'esso superato dalla Convenzione ONU.
Capacità di definire l'interazione con le barriere (quali barriere)
Discutibile: l’interazione con le eventuali barriere e ostacoli nel luogo di lavoro è meramente teorica in sede valutativa. Parte dall'angolo prospettico delle capacità residue più che dall'analisi del contesto lavorativo (e para-lavorativo).
Capacità di individuare l'impedimento alla partecipazione/pari opportunità
Assente: si limita all'ambito di un teorico luogo di lavoro, valutando le capacità residue sulla base di una lista di capacità generiche, senza considerare il contesto più generale (ad esempio servizi di trasporto, atteggiamenti ecc.).
Capacità di rilevare l'evoluzione della menomazione e/o degli altri aspetti di interazione
Assente: non presente al momento della valutazione, l'evoluzione può essere rilevata - in presenza di un effettivo inserimento lavorativo - solo nel momento in cui si pongano dei problemi o delle necessità di mediazione. L'evoluzione non è valutata nelle persone non incluse nel mondo del lavoro o in quelle a rischio di esclusione.
Ostacoli e barriere causate o indotte dal sistema di valutazione
Notevole differenza territoriale nella valutazione delle "capacità residue".
In fase di inserimento lavorativo dovrebbe esservi una valutazione sulle condizioni di lavoro, con contributi economici alla rimozione di ostacoli e barriere, ma la misura è utilizzata (con risorse limitate) solo dove funziona il collocamento mirato.
Indotta diffidenza verso la valutazione, nei casi in cui i servizi per l'impiego non siano adeguati o l'offerta del lavoro sia limitata.
L'handicap ai fini scolastici
Innanzitutto i riferimenti legislativi: l'articolo 12 della Legge 104/92 fissa il principio dell'individuazione dell'alunno con handicap quale premessa a determinati servizi per l'inclusione scolastica. Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 24 febbraio 1994 è stato poi l'atto di indirizzo relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali, in materia di «alunni portatori di handicap». Infine, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 185/06 ha fissato nuove modalità e criteri per «l’'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap».
In ambito scolastico, dunque, la Legge 104/92 ha certamente rappresentato un passaggio essenziale nell'affermazione di alcuni diritti all'inclusione, ma ha anche fornito lo schema per la valutazione delle specifiche esigenze delle persone. La certificazione di «alunno con handicap» viene rilasciata dalla Commissione dell’Azienda USL alla quale va richiesta. Solitamente le famiglie vengono orientate dai servizi sanitari o sociosanitari. Infatti, prima di effettuare questa valutazione, è necessario che vi sia un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale emerga la presenza di una situazione di limitazione funzionale, associata alla necessità di garantire supporti all'integrazione scolastica. La Commissione attesta la condizione di «alunno con handicap» e l'eventuale gravità.
Questa certificazione, però, non è l'unico documento "valutativo". Infatti, il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) è il progetto di vita dell'alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione. Essendo un atto di programmazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti che la legge pone pure come obbligatori e cioè la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).
La Diagnosi Funzionale è la descrizione delle condizioni di limitazione funzionale in rapporto ai bisogni educativi dell'alunno, individuate dagli operatori dell'ASL, con la collaborazione della scuola e della famiglia. Non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell'alunno, ma è un'analisi di queste funzioni, in vista della formulazione del PEI. Se la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta una sola volta dagli operatori dell'ASL, per avere un quadro progressivo dell'evoluzione della personalità dell'alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo, che vengono raccolte in un documento - il Profilo Dinamico Funzionale, appunto - che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l'alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia. Sempre da tutti questi soggetti, poi, viene redatto annualmente il PEI, che comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, indicati nell'articolo 13, comma 1 della Legge 104/92.
Alla redazione del PEI, seguiranno poi, in dettaglio, i singoli progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, predisposti ciascuno dai rispettivi operatori professionali, sulla base delle indicazioni contenute nel PEI stesso. La famiglia, dunque, ha diritto a partecipare alla formulazione del PEI e non può esserne esclusa.
Tabella 6. La valutazione dell'handicap ai fini scolastici
Capacità di definire la menomazione
Parziale: parzialmente raggiunta grazie all'integrazione del mero accertamento dell'handicap, con la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).
Capacità di definire l'interazione con le barriere (quali barriere)
Parziale: gli accertamenti derivanti dalla valutazione non tengono in sufficiente considerazione le barriere presenti nel contesto reale e l'interazione generata con la persona.
Capacità di individuare l'impedimento alla partecipazione/pari opportunità
Parziale: la considerazione dell'impedimento è del tutto teorica e potrebbe essere valida in qualsiasi contesto. Il potenziale impedimento viene valutato in considerazione della "gravità" della menomazione e non dell'inadeguatezza del contesto.
Capacità di rilevare l'evoluzione della menomazione e/o degli altri aspetti di interazione
Parziale: solo il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) viene rivisto e solo al cambio di grado di istruzione. La rilevazione delle eventuali variazioni viene lasciata alle considerazioni degli operatori educativi direttamente coinvolti nel percorso scolastico.
Ostacoli e barriere causate o indotte dal sistema di valutazione
Il riconoscimento di "alunno con handicap" è stato oggetto di interventi diretti e di induzione di atteggiamenti negativi al fine di limitarne il riconoscimento, per ridurre i costi del sostegno e del supporto scolastico.
La redazione delle Diagnosi Funzionali (DF), dei Profili Dinamici Funzionali (PDF), dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) è spesso sbrigativa e non reca indicazioni sufficienti a consentire un accesso adeguato al diritto allo studio.
La non autosufficienza
Detto che la Legge Quadro 328/00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali indica ripetutamente interventi per i non-autosufficienti, pur non fornendo alcuna definizione specifica, va qui rilevato come nel corso degli ultimi quindici anni abbia trovato progressivo spazio di discussione e di sviluppo normativo - soprattutto a livello regionale - il concetto appunto di non-autosufficienza.
In diversi lavori di approfondimento tecnico di tale nozione, si è reso poi evidente che non è rintracciabile nella nostra normativa una definizione unitaria, nonostante in diverse occasioni ne sia stato espresso l'intento e la necessità, soprattutto quando le Regioni hanno istituito interventi per il supporto della "domiciliarità", privilegiando in particolare gli anziani con gravi menomazioni.
In realtà, i tentativi valutativi sono incentrati sull'elemento della "menomazione" funzionale o anatomica (severa) e del suo impatto sulla riduzione dell'autonomia nello svolgimento di attività. In questa prospettiva, la riduzione di autonomia implica la necessità di un intervento assistenziale, il cui carico il Legislatore tenta di compensare con contributi, voucher, assegni di cura.
La valutazione della non-autosufficienza viene usata anche per orientare ricoveri in strutture differenziate, a seconda delle necessità assistenziali degli ospiti. Essa - indicata spesso come multidimensionale - avviene di solito attraverso équipe territoriali. La multidimensionalità dovrebbe significare che si tiene conto non solo della condizione psicofisica della persona, ma anche delle attività proprie della persona stessa, del suo contesto familiare e ambientale. Di fatto, le valutazioni si concentrano sulla necessità assistenziale (o carico assistenziale o intensità assistenziale), in modo spesso condizionato da quante sono effettivamente le risorse disponibili dell'ente "erogatore", oppure sulla perdita di funzioni nelle attività della vita quotidiana o, infine, sui "livelli di compromissione" funzionale.
Anche il ricorso a scale valutative in sede di accertamento - spesso facendo riferimento alle sole difficoltà in casa - è assai variegato sul territorio nazionale, ma non compensa la debolezza del concetto, in questo molto simile a quello generico adottato per l'indennità di accompagnamento.
Va segnalato infine che la scelta di una terminologia negativa (non-autosufficienti) viene utilizzata anche per descrivere situazioni non di persone anziane, ma di persone con disabilità che necessitano di sostegni appropriati per conseguire una vita indipendente.
Tabella 7. La non autosufficienza
Capacità di definire la menomazione
Parziale: non è la menomazione che è rilevante, quanto piuttosto il carico assistenziale generato come effetto della situazione patologica.
Capacità di definire l'interazione con le barriere (quali barriere)
Assente: la non autosufficienza deriva dalla gravità della menomazione e dai suoi effetti assistenziali diretti.
Capacità di individuare l'impedimento alla partecipazione/pari opportunità
Assente: la non autosufficienza non viene rilevata in funzione della partecipazione. Anzi, l'attenzione è sull'esito più che sulle ragioni che danno come esito negativo la perdita di abilità.
Capacità di rilevare l'evoluzione della menomazione e/o degli altri aspetti di interazione
Assente: non è prevista alcuna valutazione dell'evoluzione degli elementi di interazione.
Ostacoli e barriere causate dal sistema di valutazione
Manca ancora una definizione univoca e condivisa di non-autosufficienza che, nonostante le numerose elaborazioni e proposte, appare molto debole dal punto di vista concettuale.
Lo strumento non è utile per la progettazione individualizzata o per la presa in carico, né tanto meno per favorire le pari opportunità, ma solo per calibrare la concessione di supporti economici a situazioni di dipendenza assistenziale.
La valutazione della non autosufficienza è fortemente sbilanciata sulle popolazione anziana e sulle patologie tipiche di questa.
Conclusioni
- Le modalità di accertamento adottate nel nostro Paese, al di là di sovrapposizioni, incongruenze e alti costi di gestione solo marginalmente accennati, non sono assolutamente in linea con i nuovi concetti e principi sanciti dalla Convenzione ONU.
- La disabilità, così come definita dalla Convenzione, non viene attualmente accertata dai servizi italiani, né questi al momento sarebbero in grado di farlo a causa dell'assetto normativo, della prevalenza di una logica sanitaria, della carenza di strumenti e intenti di valutazione dei fattori ambientali. Mentre il sistema attuale ha architettato complessi sistemi di valutazione della persona, è ancora a uno stadio primitivo circa la conoscenza, la descrizione e, quindi, la ponderazione dell'ambiente circostante, tanto da non riuscire a distinguere tra ciò che sia un facilitatore e ciò che rappresenti una barriera.
- Non è sufficiente modificare il linguaggio (handicap con disabilità), ma è piuttosto indispensabile ricondurre la valutazione della disabilità (persona, interazione, ambiente) alle finalità della Convenzione ONU: l'individuazione della disabilità è funzionale alla promozione dei diritti umani, all'inclusione, alla modificazione dell’ambiente, al contrasto alla discriminazione e all'impoverimento. È legata alla protezione sociale e ad ogni altro aspetto sottolineato da quell'atto internazionale che ormai è Legge dello Stato.
- La confusione concettuale che le differenti definizioni normative ingenerano, appiattisce ogni termine a un concetto negativo, legato alla sola condizione di limitazione funzionale del soggetto. La concettualizzazione appropriata del termine disabilità, invece, favorirebbe la correttezza della definizione di persona con disabilità.
- La revisione dei criteri di accertamento della disabilità è un falso problema, se non viene prima chiarita la centralità dei diritti, della presa in carico, dei progetti individualizzati. È basandosi su tali aspetti che la valutazione assume un significato pratico, operativo e di cambiamento, non certo definendo percentuali di inabilità (generica) al lavoro, identiche anche al di là del contesto.
- Di quali siano gli strumenti preferibili per definire e descrivere, nella sua evoluzione, la disabilità non è questo l'ambito per discuterne. Di certo l'accertamento della disabilità - così come intesa dalla Convenzione ONU - non è più una "riserva" sanitaria né, tanto meno, medico-legale. Troppi sono gli elementi da considerare per poterne affidare la custodia a una sola specialità o a un solo settore.
*Direttore editoriale di Superando.it. Il presente testo è già apparso nel n. 14/12 della rivista «HandyLexPress», con il titolo La definizione della disabilità e la sua valutazione, e alla sua stesura hanno collaborato Pietro Barbieri, Marco Faini, Giampiero Griffo e Giovanni Merlo. Viene qui ripreso - con alcuni lievi riadattamenti al contesto - per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento (mercoledì 02 maggio 2012 12:55)
:http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8839

Servizio occupazione disabili

Per le Persone in cerca di lavoro iscritte ai sensi della Legge 68/99 il Servizio Occupazione Disabili offre una serie di servizi per:
  • Definire un percorso di inserimento lavorativo adeguato alle capacità della persona attraverso colloqui di orientamento e consulenzahttp://www.provincia.milano.it/lavoro/Disabili/index.html
  • Fornire informazioni sulle opportunità lavorative e iniziative di formazione appositamente dedicate a persone con disabilità
  • Inserire le persone disabili nel mondo del lavoro in modo mirato attraverso il servizio match
Per contattarci :
Servizio Occupazione disabili: Area Utenti : 02/7740.6470 oppure 3167
Segreteria Match: 02/7740.6595
Elenco e orari Centri per l’Impiego della Provincia di Milano


Per i Datori di lavoro pubblici e privati il Servizio occupazione disabili mette a disposizione operatori qualificati per offrire consulenza sugli istituti previsti dalla l. 68/99 in particolare:
  • Prospetto Informativo L. 68/99
  • Procedure aziendali (esoneri compensazioni sospensioni e convenzioni)
Per contattarci:
Servizio Occupazione Disabili: Area Aziende: 02/7740.6471
Per il Prospetto Infor5mativo dal 15gennaio al 15 febbraio è attiva una linea appositamente dedicata: 02/7740.3284


NEW: RICERCA ON LINE PERSONE ISCRITTE ALLA LEGGE 68/99
Nella sezione del Portale SINTESI riservata ai datori di lavoro, agli enti accreditati, alle società di somministrazione ed agli altri mediatori autorizzati dalla legge 30/01, è attivo un nuovo servizio che consente di ricercare attivamente persone in possesso dell’invalidità civile e/o art. 18 disponibili al lavoro e ad altri percorsi d’inserimento lavorativo (formazione, tirocini, ecc…).Per approfondimenti vai alla pagina relativa.

Per saperne di più, clicca QUI

Invalidi Civili INFORMAZIONI ONLINE

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.
Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.
Per gli invalidi sono previste prestazioni regolamentate da diverse normative che si sono succedute e aggiornate nel tempo. Le tre principali categorie (invalidi civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratterizzandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.
Per l'assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità; e in provvidenze non economiche, quali assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l'istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.
Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:

e provvidenze economiche previste per i sordi sono:

Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono:
  • la pensione;
  • l’indennità di accompagnamento.
Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili parziali ”ventesimisti” sono:
  • la pensione;
  • l’indennità speciale.
È prevista infine la corresponsione di un'indennità annuale in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme).
A CHI SPETTA

I destinatari sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.
Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici.
LA DOMANDA

Deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza.
Dal 1° gennaio 2010 le domande, complete della certificazione medica, devono essere presentate all'Inps che provvederà all'invio telematico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza.

La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Patronati o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi:
  • compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 30 giorni;
  • inoltro della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica.
QUANDO SPETTA

Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la concessione: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.
QUANTO SPETTA

Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati annualmente per legge.
Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili – con esclusione delle indennità di accompagnamento, di comunicazione e dell’indennità speciale ai ciechi parziali non legate a requisiti reddituali - si accerta con riferimento al solo reddito personale del minorato.
Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.

lunedì 30 aprile 2012

12 maggio, le associazioni di disabili per una mobilitazione ‘diversa’

"Occorre una mobilitazione di carattere eccezionale, tale da far risaltare un soggetto referente rappresentante dei disabili "

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Una  mobilitazione nazionale quella che stanno preparando le associazioni di disabili, organizzata dal Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi, che si terrà il 12 maggio dalle ore 9.30 con partenza dal Colosseo a Roma. Alle Olimpiadi dei Diritti, uno scambio di torce tra disabili e care-givers, faranno da corteo Associazioni, famiglie e studenti per dimostrare che “La disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo!” Al termine della breve marcia, alle Terme di Caracalla, si accederà al “Villaggio dei Diritti”, un sit-in allestito per promuovere le attività associative e intrattenere i partecipanti con lezioni dedicate agli studenti sui temi della disabilità, presentazione di libri, giochi per i più piccoli, musica, un angolo dedicato a consulenze professionali specifiche, un’area ristoro e tanto altro fino alle 19.00 circa quando avrà luogo la coreografia finale dedicata ai bambini
“Questa grande mobilitazione, che ci auguriamo abbia molti consensi tra le Associazioni, le Scuole e le famiglie, è stata organizzata non come protesta, ma come un’occasione di incontro per far sentire la nostra voce e sottolineare che i disabili esistono e non solo fanno parte del nostro quotidiano, ma in molti casi sono parte integrante dello sviluppo di questo Paese” sottolinea Maria Simona Bellini del Coordinamento.
“Ci stiamo occupando di tutta l’organizzazione in modo totalmente volontario, e quello che ci rende maggiormente felici è sia l’adesione da ogni parte d’Italia sia l’aiuto in prodotti e servizi che stiamo ottenendo da aziende e professionisti – prosegue -a conferma che l’argomento è molto sentito a tutti i livelli, escluso quello istituzionale”.
I disabili in Italia sono quasi 3 milioni ma nella maggior parte si tratta di anziani non più autosufficienti mentre non si conosce il numero dei disabili gravi e gravissimi, che necessitano di un care-giver 24 ore su 24. Di questi solo 165mila vivono in presidi socio-assistenziali, quindi la restante parte vive in famiglia. Ancora Maria Simona Bellini “Le famiglie sono il vero Welfare di questo Paese e fanno risparmiare allo Stato svariati miliardi di euro, senza che queste possano contare su sostegni adeguati e spesso, in particolar modo in zone depresse, il supporto è del tutto inesistente. Per questo l’evento include le Olimpiadi dei Diritti, una metafora del percorso a ostacoli che chiunque abbia a che fare con la disabilità deve affrontare quotidianamente”.
Ma la Bellini è anche molto preoccupata “Il motivo per cui l’Italia è il Paese del paradosso è proprio questo. Si pretende il rispetto di doveri pesantissimi in questo periodo così difficile, ma si tratta di doveri che per le famiglie che si prendono cura di disabili che necessitano di assistenza totale e continua, sono sacrifici che hanno superato il limite della sopportabilità. Mentre quando si tratta di diritti, che in altri Paesi sono considerati inviolabili, l’Azienda Italia fa orecchie da mercante e costringe cittadini già stremati ad appellarsi ad una Costituzione pesantemente e continuamente mortificata. Cosa c’è di democratico in tutto questo? Dov’è la nostra politica sociale?”.
La giornata del 12 maggio servirà a riunire l’associazionismo e offrire uno spaccato di una condizione umana che ancora oggi è ignorata dai più. Saranno davvero in tanti a partecipare, “Sarà una grande festa organizzata per sfatare l’idea che la disabilità tolga la gioia di vivere e che ogni associazione sia un mondo a parte. Tutti invece vogliamo la stessa cosa: che i diritti vengano, oltre che concessi sulla carta, anche rispettati” conclude Maria Simona.
La versione integrale di questo articolo è disponibile all’indirizzo: www.irispress.it

sabato 28 aprile 2012

È il momento dell'handbike!

È una disciplina di crescente successo, quella praticata sulle ormai note biciclette a tre ruote, come dimostra l'entusiasmo di queste settimane per il Giro d'Italia, e anche iniziative come quella del 29 aprile a Pavia, dove la gara si mescolerà a un importante momento di promozione dello sport praticato da persone con disabilità, per parlare dei preziosi risultati che esso fa ottenere in termini di inclusione e riabilitazione. Alla giornata parteciperà anche il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bologna)


Sta certamente vivendo un momento di grande popolarità l'handbike, l'ormai celebre bicicletta a tre ruote che si muove grazie ai muscoli delle braccia, come dimostra anche il successo del Terzo Giro d'Italia di questa disciplina, evento del quale anche il nostro sito sta raccontando gli sviluppi in queste settimane.

Un'altra bella iniziativa è prevista poi per domenica 29 aprile con il Secondo Trofeo Città di Pavia - nell'ambito della Giornata promozionale dello sport per le persone disabili da lavoro, organizzata dalle componenti regionale lombarde dell'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) - con lo svolgimento di una gara nazionale su un circuito cittadino di 4 chilometri, da ripetere dieci volte.

A patrocinare la manifestazione - insieme al Comune di Pavia - vi sarà anche il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bologna), che allestirà per l'occasione un proprio gazebo informativo sui prodotti e i servizi offerti e fornirà assistenza tecnica ai settanta concorrenti iscritti alla gara.

«La pratica sportiva - spiega Simona Amadesi, responsabile dell'Area Comunicazione Istituzionale del Centro emiliano - viene ormai considerata non solo come un valido aiuto per il pieno recupero fisico, ma anche come un mezzo per raggiungere l'effettiva integrazione sociale. Proprio per questo motivo, la gara di Pavia sarà integrata da una sessione teorico-pratica, per avvicinare allo sport anche coloro che non hanno mai praticato questa disciplina e che avranno quindi la possibilità di effettuare una prova pratica di handbike». (S.B.)

Per ulteriori informazioni: s.amadesi@inail.it.
da Superando.it

mercoledì 21 marzo 2012

Universo donna: cambia in meglio, ma non abbastanza

Il “faro” di Bankitalia, Istat, Inps e Isfol agli “ Stati generali del lavoro femminile” organizzati dal Cnel
La presenza delle donne nel mondo del lavoro è profondamente cambiata negli ultimi vent’anni: sono aumentate le donne che lavorano, è migliorata la qualità del loro lavoro ed anche il modello culturale è mutato a favore di una maggiore presenza femminile nel mondo del lavoro.
Pur tuttavia, le discriminazioni di genere fanno decisamente fatica a tramontare: rispetto all’universo lavorativo maschile, ancora importanti permangono le differenze relative ai tassi di occupazione, alle mansioni affidate, agli incarichi ricoperti, al livello retributivo, alla divisione dei carichi di lavoro familiari, alla conciliazione tempo di vita - tempo di lavoro, con le inevitabili conseguenze anche in termini di autostima. Di tutto ciò si è discusso al convegno “Stati Generali del lavoro femminile”, svoltosi al Cnel il 2 febbraio 2012, cui hanno partecipato con proprie relazioni Linda Sabbadini (Istat), Roberta Zizza (Banca d’Italia), Marco Centra (Isfol), Antonietta Mundo (Inps).
In apertura, la relazione dell’Istat ha puntato i riflettori sulle ripercussioni della crisi economica sulla condizione socio-lavorativa delle donne: dopo il considerevole aumento dei tassi di attività registrato dagli anni ’90 fino al 2008, nel biennio successivo l’occupazione femminile è diminuita di 103 mila unità (-1,1%), in particolare:
Tasso di occupazione 2010: 46,1% (ultimi in Europa prima di Malta)
Tasso di disoccupazione femminile maggiore di quello maschile, al contrario dell’Europa (9,7% vs. 7,6% in Italia contro 9,6% per entrambi i generi in Europa)
Il Sud scende al 30,5% contro il 56,1% del Nord
E’ diminuita l’occupazione qualificata (-270 mila) ed è aumentata quella non qualificata (+218 mila)
Nell’industria diminuiscono più le donne (-12,7%) che gli uomini (-6,3%)
Sono aumentati i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale
E’ cresciuto il part-time solo nella componente involontaria (soprattutto nel commercio e ristorazione e nei servizi alle famiglie)
Si è acutizzato il sottoutilizzo del capitale umano. In particolare, tra le giovani (18-29 anni) le laureate sono le più sottoutilizzate: per il 52% svolgono un lavoro per il quale è richiesto un titolo di studio inferiore a quello posseduto
Perdurano le differenze retributive di genere. La retribuzione netta mensile delle dipendenti è inferiore di circa il 20% a quella degli uomini (nel 2010, 1.096 contro 1.377 euro), anche se il divario si dimezza considerando i soli impieghi a tempo pieno (rispettivamente 1.257 e 1.411 euro). Tra gli occupati full-time, differenze significative permangono per le laureate (1.532 euro rispetto ai 1.929 euro dei maschi).
Aumentano le difficoltà per le donne a rimanere sul mercato del lavoro, in dipendenza di grandi cambiamenti nella vita familiare (maternità, genitori a carico), e si continua a parlare di dimissioni in bianco anche per le ultime generazioni (in netto aumento per le quarantenni). Tutto ciò è funzione dell’asimmetria dei ruoli tra uomo e donna all’interno del contesto familiare, con un sovraccarico di lavoro per le donne pari a 53’ in più rispetto al partner. Parallelamente aumenta il fenomeno delle “nonne sandwich”, schiacciate tra cura dei nipoti, carico di lavoro all’interno della propria famiglia e l’assistenza dei genitori anziani in molti casi non autosufficienti, e carico del loro lavoro extradomestico. Le prospettive sono di aggravamento della situazione in atto in relazione all’aumento della longevità e alla progressiva inadeguatezza dei servizi di welfare, cui sopperiva l’esistenza di reti informali di reciproco aiuto, sostenute soprattutto dalle donne.
Davanti a simile scenario, l’Istat lancia alcuni drammatici interrogativi: “Chi si farà carico dei problemi di cura e dei bisogni dei soggetti più vulnerabili del nostro Paese? Se i servizi sociali non si svilupperanno adeguatamente, come si farà a valorizzare le risorse femminili schiacciate e sovraccaricate dal lavoro di cura?”
La Banca d’Italia riporta tra le cause possibili dei persistenti divari di genere la fecondità: laddove, a livello internazionale si va affermando una relazione positiva (i paesi dove si fanno più figli sono quelli dove più donne lavorano), nel nostro Paese (Del Boca et al. (2000); Bratti et al. (2005); Casadio et al. (2008)) permane una relazione negativa tra maternità e occupazione femminile, cui contribuiscono in materia determinante alcune cause o atteggiamenti culturali. Alcuni dati rilevati dalla ricerca World Value Survey sul tema:
“Quando scarseggia l’occupazione, gli uomini hanno maggiore diritto ad un lavoro rispetto alle donne”.
“Essere una casalinga è appagante quanto un lavoro retribuito”.
“Una formazione universitaria è più importante per un ragazzo che per una ragazza”.
“Gli uomini ricoprono meglio i ruoli di leader politici e di grandi amministratori”.Inoltre, come rileva Ichino et al. (2010), le donne il cui primo figlio è maschio lavorano meno di quelle il cui primo figlio è femmina nella settimana di riferimento. Ciò probabilmente perché un primogenito maschio aumenta la stabilità del matrimonio e la stabilità aumenta la fecondità.
A ridurre significativamente la probabilità per le donne di partecipare al mercato del lavoro, secondo lo studio di Banca d’Italia, intervengono anche fattori come le difficoltà relative al raggiungimento del lavoro (media individui della stessa regione), minore propensione al rischio e fattori difficilmente analizzabili, come l’autostima. Dopo aver rilevato che, pur aumentato, il tasso di attività femminile in Italia è inferiore alla media europea, la Banca d’Italia ha documentato la svolta avvenuta nella relazione tra lavoro e fecondità. Mentre nel 1993 le regioni con il più alto tasso di occupazione (quelle del Nord) erano anche quelle con meno fecondità, nel 2008 si osserva che le stesse regioni del Nord presentano un aumento di tasso di fecondità insieme ad un aumento del tasso di occupazione femminile, ciò che consente a Banca d’Italia di concludere che nel lungo periodo e a parità di altre condizioni, non sembra esservi in Italia un effetto negativo della maternità sull’offerta di lavoro femminile e non esiste, quindi, necessariamente un conflitto tra politiche che incentivino l’una e l’altra. Di fatto, contestualmente agli episodi di maternità, la propensione degli uomini all’occupazione aumenta, mentre quella delle donne diminuisce drasticamente: come afferma l’Isfol, il tasso di attività maschile passa dall’85,6 % al 97,7 % dopo la nascita di un figlio, mentre quello femminile passa bruscamente dal 63 % al 50,3 %. Le donne che abbandonano il lavoro dopo la maternità sono il 40,8%.
Dai dati riportati emerge ancora una volta la stretta relazione tra questi fenomeni e l’inefficienza del sistema di welfare italiano, caratterizzato da una scarsa incidenza di servizi alle famiglie e, in generale, poco incline alla conciliazione vita-lavoro delle donne. E’ l’Isfol questa volta a ribadire che i carichi di lavoro familiari sono ancora prevalentemente gravanti sulle donne: ben il 75% (dati 2008) nonostante un decremento di ben dieci punti percentuali rispetto al 1989, la giornata di lavoro della donna italiana è più lunga di 45 minuti di quella dell’uomo e le sottrae il sonno per 10 minuti più dell’uomo. Anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali le statistiche relative al periodo gennaio-ottobre 2011 rivelano che i datori di lavoro preferiscono mettere in cassa integrazione gli uomini:
Beneficiari Cig ordinaria 17% donne vs 83% uomini;
Beneficiari Cig straordinaria: 34% donne vs 66% uomini;
Beneficiari Cig in Deroga 42% donne vs 58% Meno evidenti le differenze tra percentuali di beneficiari per genere in relazione alla mobilità e alla disoccupazione. Il presidente della seconda Commissione del Cnel, Giuseppe Casadio, che ha coordinato i lavori, dopo aver denunciato, da un lato la doppia discriminazione che subiscono le donne (retributiva e nella tutela dei diritti) e dall’altro la scarsa incidenza delle molteplici elaborazioni sul tema nelle sedi e nei momenti della decisione politica, ha candidato il Cnel a svolgere il ruolo di auditing per verificare l’attuazione delle norme varate dai governi. “Noi ci siamo posti un obiettivo più ambizioso e più concreto - ha affermato Casadio: pensiamo che il CNEL, per la sua intrinseca natura di istituzione della Repubblica e, ad un tempo, di luogo di confronto e sintesi fra le diverse rappresentanze sociali, possa più e meglio di ogni altro luogo, proporsi come sede presso cui svolgere le istruttorie circa la congruità e gli effetti attesi degli atti di governo in fieri sulla fondamentale questione della valorizzazione della risorsa donna sul mercato del lavoro. Pensiamo, altresì, che alla funzione istruttoria possa associarsi quella di “auditing” sugli effetti prodotti da quei provvedimenti”.
( Cnel, febbraio 2012)
Il documento

sabato 28 gennaio 2012

Disabili, stanziati 700 mila eura per i sussidi economici

ECCO IL COMUNICATO DI PALAZZO MARINO:
Un nuovo stanziamento di 700mila euro per i sussidi a favore delle persone con disabilità è stato approvato oggi dalla Giunta, che ha integrato anche i criteri di accesso alle prestazioni di sostegno economico, garantendo maggiori risorse per le situazioni più gravi. Coerentemente con uno degli obiettivi fondamentali sanciti dalla Convezione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità – Convenzione recepita dal Comune di Milano nel luglio scorso – particolare attenzione è rivolta alla promozione e allo sviluppo degli interventi per il mantenimento delle persone disabili nel proprio domicilio. Il provvedimento approvato dalla Giunta e illustrato dall’assessore alle Politiche sociali e Sevizi per la Salute Pierfrancesco Majorino, individua le diverse tipologie di sussidio per le quali sono stati perfezionati i criteri di accesso: interventi integrativi del reddito, sussidi a sostegno della persona (buoni sociali per il mantenimento al domicilio e per il sostegno alla vita autonoma e indipendente; buoni sociali per interventi socio-educativi diurni), buoni sociali per progetti residenziali, sussidi straordinari e sussidi per il sostegno alla mobilità.