martedì 14 dicembre 2010

Permessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92

«Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24(Dipartimento della Funzione Pubblica n.13 del 6 dicembre 2010)»
«Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.( INPS Circ. n. 155 del 3 dicembre 2010)»


Varie modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nell'ordinamento dalla L. 183/2010 entrata in vigore il 24 novembre 2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, e dal decreto legislativo n.151/01. Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi; eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell'INPS (n. 155, del 3 dicembre 2010) chiariscono le nuove norme. Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela. È prevista un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch'essi affetti da “patologie invalidanti” oppure siano deceduti o “mancanti”: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado. L'espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Il concetto di “patologia invalidante” consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
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