martedì 30 novembre 2010

UN PETALO DI ROSA CONTRO LE MUTILAZIONI DEI GENITALI FEMMINILI



In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Mara Carfagna ed Emma Bonino hanno presentato,a Palazzo Chigi, la campagna "END FGM", promossa in Italia da Aidos e Amnesty, sottolineando così l'impegno italiano per promuovere l'abbandono delle mutilazioni dei genitali femminili in Italia, in Europae nel mondo. Una rosa cucita, metafora del clitoride mutilato è il simbolo della campagna che punta a raccogliere 8 mila firme al giorno,tante quante sono le bambine che in media rischiano di subire mutilazionidei genitali femminili nel mondo. Fino al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani, è possibile sottoscrivere on line la petizione per dire stop alle mutilazioni genitali femminili. Tale pratica tradizionale,diffusa in 28 paesi dell’Africa Sub-Sahariana e in alcuni paesi asiatici e del Medio Oriente, riguarda anche all’incirca 500 mila donne e ragazze oggi residenti in Europa. Si stima che siano 180 mila le bambine residenti in Europa che rischiano di subire la pratica. La richiesta di un impegno organico e coerente delle Istituzioni Europee, finalizzato all’adozione di una direttiva europea sulle mutilazioni dei genitali femminili, si articolain 5 aree prioritarie:

  • raccolta dati a livello europeo per mappare l’incidenza del fenomeno e misurare i progressi verso l’abbandono della pratica;

  • inserimento della prevenzione delle MGF nelle politiche europee di prevenzione della violenza sulle donne;

  • adeguata assistenza sanitaria e psico-sociale per le donne che hanno subito MGF, con un orientamento alla prevenzione per le bambine di origine africana residenti in Europa;

  • adeguata protezione per le donne che si vogliono sottrarre o vogliono sottrarre le propriefiglie alle MGF;

  • inserimento della prevenzione delle MGF nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea in Africa.

Leggi Stop Mgf: firma un petalo di rosa contro le mutilazioni dei genitali femminili

mercoledì 17 novembre 2010

Aggressioni psicologiche alle persone anziane in aumento


L'abuso fisico (2.2%), seguito da aggressione verbale abituale (1.1%) e disattenzione (0.4%).
L'abuso nei confronti delle persone anziane è estremamente diffuso, anche se solitamente non viene denunciato, ed ha pesanti costi finanziari ed umani. È difficile ottenere informazioni accurate sulle reali dimensioni, ma i dati provenienti dal National Elder Abuse Incidence Study (NEAIS) denunciano un fenomeno in crescente aumento. L'entità del problema ha indotto l'OMS a prendere dei provvedimenti, fondamentalmente incentrati su tre punti: Consapevolezza, Educazione e Difesa. Un ruolo importante nella prevenzione e nella diagnosi dell'abuso è riservato al medico di famiglia ed al geriatra, che attraverso l'anamnesi, la valutazione clinica, e l'analisi socio-ambientale del paziente può più facilmente di altri individuare eventuali forme di abuso, prevenirle attraverso l'analisi di fattori di rischio, ed una volta accertato il reato, denunciarlo alle Autorità competenti.L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha pubblicato nel 2002 il primo "Rapporto Mondiale su violenza e salute" dedicando un ampio capitolo alla violenza contro le persone anziane (1), che ha analizzato un largo spettro di violenze esaminandone l'importanza e gli effetti nei differenti contesti culturali, sociali, economici e descrivendo i tipi di misure preventive intraprese.

mercoledì 3 novembre 2010

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'

IUniScuoLa:Ecco il DECRETO 6 luglio 2010, n.167 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI- Regolamento recante disciplina dell' os-servatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (10G0186)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza
di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Art. 1
Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio», e' organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle
politiche nazionali in materia di disabilita', istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2
Composizione
1.L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed e' composto dai seguenti membri effettivi:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4) Ministero degli affari esteri;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
8) Ministero della salute;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
e) un rappresentante dell'INPS;
f) un rappresentante dell'INPDAP;
g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;
i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;
l) quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1 del
presente articolo. Con la stessa procedura sono nominati i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.
3. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, le organizzazioni di cui al comma 1, lettera l) del presente articolo, sono individuate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, in relazione alla presenza territoriale ed al numero di associati, nonche' tra quelle organizzazioni che, seppure rappresentative di forme di disabilita' meno diffuse a livello nazionale, possono utilmente contribuire al raggiungimento delle
finalita' dell'Osservatorio, in termini di accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilita'.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua altresi', con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, in qualita' di invitati permanenti all'Osservatorio senza diritto di voto, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricomprese tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, in numero massimo di
dieci.
5. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facolta' di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti istituzionali dell'organismo.
6. Per lo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' istituire al suo interno gruppi di lavoro, con la partecipazione di propri componenti e di membri della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.
7. Per specifiche esigenze inerenti ai suoi compiti istituzionali l'Osservatorio puo' formulare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali motivata richiesta in ordine all'affidamento di
incarichi di studio e ricerca a soggetti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia.
Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 8.
Art. 3
Comitato tecnico-scientifico
1. Nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalita' di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attivita' ed ai
compiti dell'Osservatorio.
2. Il Comitato e' composto dai seguenti membri:
a) il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) il rappresentante del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
c) il rappresentante delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
d) un rappresentante delle autonomie locali, individuato fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
e) due rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', individuati fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l);
f) i tre esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
3. Il coordinatore del Comitato e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali fra gli esperti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo.
Art. 4
Funzionamento
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della
Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al quorum per la validita' dei lavori e delle
deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, il predetto rimborso e'
equiparato a quello del personale non dirigente del comparto Ministeri.
Art. 5
Programma di azione biennale
1. Ai fini della predisposizione del programma di azione biennale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal programma stesso.
2. Il programma di azione biennale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si
esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 6
Pari opportunita'
1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Art. 7
Durata e relazione di fine mandato
1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
Art. 8
Copertura finanziaria e spese di funzionamento
1. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e' pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 312